Sez. 3, Sentenza n. 4592 del 11/04/2000 (Rv. 535561 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Rilievo d'ufficio del giudice dell'impugnazione - Esclusione - Deduzione all'udienza di discussione davanti alla S.C. - Inammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
I vizi di ultra ed extra petizione non determinano una nullità insanabile della sentenza, sono denunciabili solo con gli ordinari mezzi di impugnazione e non sono rilevabili d'ufficio dal giudice dell'impugnazione; pertanto, poiché nell'udienza di discussione davanti alla Corte di Cassazione le parti non possono proporre nuovi motivi di censura, è inammissibile in tale sede la deduzione della violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)