Sez. U, Sentenza n. 14083 del 27/07/2004 (Rv. 577079 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Sentenza di appello che ha deciso su punto non investito da specifica censura - Extrapetizione - Denuncia del vizio con il controricorso - Sufficienza - Esclusione - Ricorso incidentale - Necessità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, il controricorrente che deduca non già che il giudice di secondo grado abbia proceduto all'esame di un appello generico (dunque inammissibile), bensì che abbia pronunciato su un punto della sentenza di primo grado che l'atto di appello non aveva investito con una censura specifica, ha l'onere di proporre al riguardo ricorso incidentale, giacché in tanto la Corte di cassazione può esaminare siffatto vizio, qualificabile come extrapetizione, in quanto lo stesso sia stato denunciato con uno specifico motivo di impugnazione, in applicazione del principio secondo cui il vizio di extrapetizione non determina una nullità insanabile della sentenza, di modo che è denunciabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione e non è rilevabile d'ufficio dal giudice del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)