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Sez. 2, Ordinanza n. 28600 del 06/11/2024 (Rv. 672951-01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Opposizione tardiva - Ammissibilità - Condizioni - Irregolarità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza del decreto monitorio - Necessità - Prova relativa - Onere dell'opponente - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672951-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA

E'ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Avvocatura dello Stato, la quale aveva prodotto i documenti attestanti la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo solo in grado d'appello, senza giustificare la mancata produzione nel giudizio di primo grado).

Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)