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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023 (Rv. 667696 - 02)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - Deduzione - Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi - Inammissibilità - Riqualificazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Fondamento. PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667696-02

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante

la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)