Sez. 2, Sentenza n. 3844 del 01/12/1969 (Rv. 344171 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE DELL'ADESIONE - REQUISITI - SINDACATO DI LEGITTIMITA - AMMISSIBILITA - CENSURE DI PARTE ALL'OPERATO DEL CONSULENTE AVENTI CARATTERE DECISIVO - RICHIAMO DEL PARERE DEL CONSULENTE - INSUFFICIENZA - MANCATO ESAME DELLE CENSURE - VIZIO DI OMESSA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE DELL'ADESIONE - REQUISITI - SINDACATO DI LEGITTIMITA - AMMISSIBILITA - CENSURE DI PARTE ALL'OPERATO DEL CONSULENTE AVENTI CARATTERE DECISIVO - RICHIAMO DEL PARERE DEL CONSULENTE - INSUFFICIENZA - MANCATO ESAME DELLE CENSURE - VIZIO DI OMESSA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Il giudice di merito, quando accoglie e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non e tenuto ad esporre i motivi specifici del suo consenso. Ma se, invece, li espone e, a maggior ragione se ritiene di ripercorrere in modo autonomo l'iter dell'indagine tecnica, magari pervenendo alle stesse conclusioni sulla base di considerazioni parzialmente o totalmente diverse, dalla sua argomentazione deve trasparire, oltre ad una visione esatta dei principi che segnano l'ambito giuridico dell'indagine stessa, anche un adeguato governo dei canoni della logica formale perche anche l'adesione alla opinione altrui costituisce il risultato di un procedimento mentale che deve rivelarsi almeno intrinsecamente coerente onde, in questi casi, e senz'altro ammissibile il Sindacato di legittimita ai sensi dell'art 360, n 3 e 5, cod proc civ. inoltre il mero richiamo all'opinione del consulente tecnico non e piu sufficiente quando all'operato di quest'ultimo la parte abbia mosso censure precise e circostanziali, tali da condurre - in caso di accertato loro fondamento - ad un giudizio diverso ed anzi il mancato esame di siffatti rilievi integra, di per se, il vizio di omessa motivazione su punti decisivi. (V 3339-69, massima n 343396 3305-69, massima n 343342 2762-69, massima n 342471 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)