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Sez. 3, Sentenza n. 22816 del 10/11/2010 (Rv. 615530 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Responsabilità della banca - Fondamento - Violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736 del 1933 - Sufficienza.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615530-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

La responsabilità della banca per inosservanza del disposto dell'art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, non richiede che colui a cui favore risulta emesso l'assegno non trasferibile ne sia stato prenditore, ovvero ne abbia avuto il possesso, necessario e sufficiente essendo solo che, per effetto della violazione dell'obbligo di osservare la clausola di non trasferibilità nel pagamento al giratario per l'incasso, il beneficiario del tiolo non lo abbia incassato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)