Sez. 5 - , Sentenza n. 34393 del 23/12/2019 (Rv. 656545 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Processo tributario – Natura mista acquisitiva-dispositiva - Istruttoria – Asimmetria delle parti - Sussistenza - Riequilibrio giurisdizionale e di garanzia del contraddittorio – Necessità - Conseguenze – Poteri giudiziali acquisitivi – Esercizio discrezionale – Motivazione – Necessità – Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il processo tributario - retto dal principio misto acquisitivo-dispositivo, con i conseguenti poteri officiosi del giudice - è caratterizzato, come il processo amministrativo, dall'asimmetria tra la posizione della parte pubblica, autrice e custode degli atti disciplinanti il rapporto Stato-contribuente, e la parte privata, sfornita di poteri autoritativi ed incapace di produrre atti dotati di esecutorietà, sicché esige l'esercizio dei poteri di riequilibrio della parità delle parti e di garanzia del contraddittorio che sono affidati fisiologicamente al giudice, il quale nella fase istruttoria - ove alla parte privata può essere chiesta non la produzione della prova, esulando dalla propria disponibilità, ma solo il principio di prova (i.e. l'indicazione del mezzo) - è chiamato ad adottare provvedimenti che bilancino il rapporto processuale, attraverso l'acquisizione documentale ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992. In ogni caso l'esercizio di detto potere discrezionale di soccorso istruttorio, costituendo una deroga al principio dispositivo, deve essere compiutamente motivato, previa delibazione della commissione tributaria, non potendo comunque sopperire a carenze o inattività delle parti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)