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Sez. 5, Sentenza n. 25769 del 05/12/2014 (Rv. 633877 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Acquisizione d'ufficio di mezzi di prova ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2014-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633877-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, (norma applicabile "ratione temporis", in quanto abrogata dall'art. 3 bis, comma 5, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203) le commissioni tributarie hanno la facoltà di acquisire d'ufficio i documenti necessari per la decisione, con il limite di non dover sopperire al mancato assolvimento, ad opera della parte, del relativo onere probatorio, sicché qualora siano decorsi i termini, di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza che la parte abbia prodotto la documentazione richiesta per l'adempimento della prova, tale lacuna non può essere colmata dall'esercizio dell'indicato potere giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/09/2005 num. 203 art. 3 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)