Sez. 3, Sentenza n. 4520 del 23/08/1985 (Rv. 441987 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA O BLOCCO) - ESCLUSIONE - COMPROPRIETÀ DEL FONDO RUSTICO - REQUISITO DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA ADEGUATA - RIFERIBILITÀ AD UNO SOLO DEI COMPROPRIETARI - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA O BLOCCO) - ESCLUSIONE - COMPROPRIETÀ DEL FONDO RUSTICO - REQUISITO DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA ADEGUATA - RIFERIBILITÀ AD UNO SOLO DEI COMPROPRIETARI - SUFFICIENZA.*
Nel caso di comproprietà di un fondo rustico, concesso in affitto, è sufficiente, ai fini del diniego della proroga legale, che uno solo dei proprietari disponga di una capacità lavorativa familiare proporzionata rispetto al fabbisogno del fondo richiesto e sia coltivatore diretto, a nulla rilevando che gli altri comproprietari non siano coltivatori diretti, purché gli stessi prestino il loro assenso alla domanda di rilascio. (Conf 6336/80, mass n 410078).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)