Sez. 2, Ordinanza n. 12842 del 10/05/2024 (Rv. 671504-01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Offerta reale parziale - Conseguenze - Invalidità dell'offerta - Sussistenza - Risoluzione per inadempimento - Limiti - Accertamento circa la gravità dell'inadempimento - Necessità. OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO
La parzialità dell'offerta reale, pur determinandone l'invalidità, non può comportare, di per sé, la risoluzione per inadempimento del rapporto giuridico in relazione al quale è stata fatta, essendo pur sempre necessario l'accertamento del requisito imprescindibile della sua gravità, da compiersi avendo riguardo alla natura della causa, all'interesse delle parti, alla loro condotta e alla corretta applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1375 c.c..
Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)