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Sez. 2, Sentenza n. 18483 del 01/09/2014 (Rv. 632032 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE | Offerta reale del debitore - Validità - Requisiti - Limiti.
Stato
decisa il 2014-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632032-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE

Ai fini della validità dell'offerta reale ex art. 1208 cod. civ., è necessario che essa corrisponda alla totalità della somma o delle cose dovute, sicché l'accettazione di un'offerta inferiore, ove non accompagnata da una quietanza a saldo o da particolari elementi di fatto che evidenzino una volontà abdicativa del percipiente, comporta una liberazione soltanto parziale del debitore, allo stesso modo di qualunque pagamento non integrale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)