Sez. 2, Sentenza n. 18483 del 01/09/2014 (Rv. 632032 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE | Offerta reale del debitore - Validità - Requisiti - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE
Ai fini della validità dell'offerta reale ex art. 1208 cod. civ., è necessario che essa corrisponda alla totalità della somma o delle cose dovute, sicché l'accettazione di un'offerta inferiore, ove non accompagnata da una quietanza a saldo o da particolari elementi di fatto che evidenzino una volontà abdicativa del percipiente, comporta una liberazione soltanto parziale del debitore, allo stesso modo di qualunque pagamento non integrale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)