Sez. 2, Sentenza n. 10064 del 24/07/2001 (Rv. 548444 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - IN GENERE | Elemento probatorio in ordine al contenuto del titolo - Configurabilità - Limiti.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - IN GENERE
La nota di trascrizione non costituisce, di per sè, valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce, ma solo uno degli elementi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)