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Sez. 2 - , Sentenza n. 28695 del 16/10/2023 (Rv. 669192 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Concessione di sequestro giudiziario - Materia contemplata dall’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Introduzione del giudizio di merito nel termine ex art. 669-octies c.p.c. - Previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria - Necessità.
Stato
decisa il 2023-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669192-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

La parte che abbia domandato ed ottenuto la concessione di un sequestro giudiziario relativo a una controversia in materia contemplata dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, pur dovendo iniziare il giudizio di merito nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies, comma 1, c.p.c., non è esonerata dall'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del d.lgs. n. 28 del 2010.

Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)