Sez. 2 - , Ordinanza n. 22038 del 24/07/2023 (Rv. 668560 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Mediazione obbligatoria – Introduzione del giudizio senza il previo esperimento del procedimento di mediazione – Assegnazione di termine per iniziare il procedimento di mediazione - Compimento di attività processuale prima della verifica dell’effettivo esperimento del tentativo di mediazione – Possibilità – Esclusione – Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
In tema di mediazione obbligatoria, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010 vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità. (Nella specie, il S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata perché il giudice di appello aveva ritenuto legittima l'assegnazione, da parte del giudice di primo grado, dei termini per le istanze istruttorie in pendenza del termine per introdurre il procedimento di mediazione).
Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)