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Sez. 1, Sentenza n. 1830 del 11/07/1966 (Rv. 323575 - 01)

FALLIMENTO - CHIUSURA - PER MANCANZA DI ATTIVO - ESTINZIONE DELLA SOCIETA FALLITA - CONDIZIONI - CHIUSURA IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA PROMOSSO DALLA FALLITA - ESTINZIONE DELLA SOCIETA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323575-01

FALLIMENTO - CHIUSURA - PER MANCANZA DI ATTIVO - ESTINZIONE DELLA SOCIETA FALLITA - CONDIZIONI - CHIUSURA IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA PROMOSSO DALLA FALLITA - ESTINZIONE DELLA SOCIETA - ESCLUSIONE.*

La chiusura del fallimento per Mancanza di attivo determina l'Estinzione della societa fallita, solo quando la liquidazione patrimoniale segni anche la fine di ogni rapporto della societa con i terzi.Al contrario, quando, in relazione all'attivita svolta dalla societa, permangono contestazioni giudiziali che la chiusura del fallimento non definisce ne preclude, la liquidazione della societa non puo dirsi conclusa e, di conseguenza, continua la sopravvivenza della societa pur dopo la causa di scioglimento e la constatata Mancanza di attivo. Pertanto, la chiusura del fallimento, in pendenza del processo di opposizione, promosso dalla societa fallita -la quale ha interesse al proseguimento del giudizio di opposizione al fallimento, anche dopo che il tribunale ha dichiarato la chiusura di questo-, non comporta l'Estinzione della societa, che continua a sopravvivere, con la rappresentanza dei suoi organi sociali o dei liquidatori del tempo della dichiarazione di fallimento.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2456, Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)