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Sez. 1, Sentenza n. 691 del 17/03/1970 (Rv. 345909 - 01)

MANDATO - MANDATARIO - OBBLIGO DEL RENDICONTO - RINUNZIA SUCCESSIVA DEL MANDANTE - TACITA - AMMISSIBILITA - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1970-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345909-01

MANDATO - MANDATARIO - OBBLIGO DEL RENDICONTO - RINUNZIA SUCCESSIVA DEL MANDANTE - TACITA - AMMISSIBILITA - EFFICACIA.*

Il mandante oltre che dispensare il mandatario dall'Obbligo del rendiconto in via preventiva e con gli effetti di cui all'art 1713 cod civ, puo rinunziare a richiedere il conto anche successivamente all'esecuzione del mandato, e tale rinunzia puo essere tacita, ed avere un'efficacia anche maggiore di quella fissata dal cit art 1713 per la dispensa preventiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)