Sez. 3, Sentenza n. 2418 del 10/06/1977 (Rv. 386125 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO - ESONERO - SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DEL MANDATO - AMMISSIBILITA - EFFETTI.*
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO - ESONERO - SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DEL MANDATO - AMMISSIBILITA - EFFETTI.*
Il mandatario puo essere esonerato dall'Obbligo del rendiconto, oltre che in via preventiva, a norma dell'art 1713, secondo comma, cod civ, anche successivamente, mediante una manifestazione espressa di volonta, ovvero, in modo tacito, per facta concludentia. Tale esonero comporta il trasferimento a carico del mandante, oltre all'Onere, gravante a suo carico pur nel caso di mancata dispensa del rendiconto, di provare che il mandatario abbia acquistato, nell'esecuzione del mandato, beni che debbano essergli trasmessi, ovvero utilizzati in un determinato modo, anche l'ulteriore Onere, altrimenti gravante sul mandatario, di dimostrare che l'Obbligo di trasmissione o di utilizzazione non sia stato concretamente rispettato. (V 691/70, mass n 345909).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1706, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)