Sez. U - , Ordinanza n. 361 del 10/01/2023 (Rv. 666546 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Contratto di compravendita tra un'impresa italiana ed una straniera - Clausola di proroga della giurisdizione - Disciplina - Requisito della forma scritta - Sussistenza - Inserimento della clausola in condizioni generali non sottoscritte e riferimento contenuto nell'indice del contratto sottoscritto - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Qualora, nell'ambito di un contratto di compravendita tra un'impresa italiana ed una straniera, la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati membri - per la quale l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, in seguito, l'art. 23 del Regolamento (CE) n. 44 del 2001 e l'art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, prescrivono il requisito della forma scritta - sia inserita tra le condizioni generali di contratto, non sottoscritte, e ad essa sia fatto riferimento soltanto mediante un rinvio, nell'indice del contratto sottoscritto, al capitolo recante le condizioni generali, si deve escludere che la clausola attributiva della giurisdizione sia
stata effettivamente oggetto di una pattuizione manifestata, in modo chiaro e preciso, tra le parti e che pertanto il suddetto requisito sia stato rispettato.
Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)