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Sez. U - , Ordinanza n. 19571 del 10/07/2023 (Rv. 668221 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea - Giurisdizione italiana - Condizioni - Criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 - Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Esclusività - Configurabilità - Eccezione - Diverso accordo delle parti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668221-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di giurisdizione del giudice italiano, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, per le controversie in materia contrattuale, individuando l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato. (La S.C. ha applicato il principio in una controversia relativa ad un contratto di distribuzione che doveva essere adempiuto ed eseguito in Brasile, all'esito della quale il giudice brasiliano aveva pronunciato la risoluzione per inadempimento, nonostante l'espressa previsione convenzionale della giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano).

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 25, Legge 18/08/1993 num. 336, Tratt. Internaz. 17/10/1989

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)