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Sez. L - , Sentenza n. 11416 del 10/05/2017 (Rv. 644234 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Personale dell'amministrazione degli affari esteri - Impiegati assunti a contratto nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari - Eliminazione degli automatismi retributivi - Fondamento - Conseguenze sugli incrementi percentuali cristallizzati all’entrata in vigore del d.lgs. n. 103 del 2000.
Stato
decisa il 2017-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644234-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE

In tema di retribuzione per il personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, gli automatismi retributivi previsti dall'art. 162 del d.P.R. n. 18 del 1967 sono stati eliminati a seguito dell'intervento dell'art. 3 del d.lgs. n. 103 del 2000, atteso che la prima di tali norme non è stata riprodotta nella novella introdotta dal predetto d.lgs.; in ragione di ciò, l'art. 8 dell'Accordo successivo al c.c.n.l. comparto Ministeri per il periodo 1998-2001, ribadendo la cessazione degli automatismi retributivi, ha, nel contempo, stabilito che l’importo degli incrementi percentuali, come cristallizzato alla data di entrata in vigore del d.lgs. citato (13 maggio 2000) refluisce nell’assegno “ad personam”, il quale non viene riassorbito dagli aumenti della retribuzione previsti dalla successiva contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: DPR 01/05/1967 num. 18 art. 162 com. 5, Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103 art. 2, Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)