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Sez. L, Sentenza n. 20356 del 26/09/2014 (Rv. 632643 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Personale dell'amministrazione degli affari esteri - Impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero - Retribuzione - Contrattazione collettiva - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Disparità di trattamento con i dipendenti dell'amministrazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2014-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632643-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE

In tema di personale dell'amministrazione degli affari esteri, il rapporto di lavoro di natura privatistica degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero non è regolato dalla contrattazione collettiva del settore pubblico, ma dalla disciplina speciale del titolo sesto del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, modificato dall'art. 1 del d.lgs. 7 aprile 2000 n. 103, che riserva al contratto individuale la fissazione della retribuzione sulla base di parametri rilevabili nel luogo in cui si svolge la prestazione, sicché non sussiste una disparità di trattamento retributivo rispetto al personale direttamente dipendente dall'amministrazione, operando il principio di cui all'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 solo nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 157, Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)