Sez. L, Sentenza n. 13353 del 11/12/1991 (Rv. 474997 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Per mancanza non rientrante in una specifica previsione disciplinare - Giustificazione del recesso - Accertamenti relativi del giudice del merito.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
Nell'ipotesi di licenziamento intimato per mancanza del lavoratore, non rientrante in una specifica previsione disciplinare, il giudice del merito deve valutare per detta infrazione, al fine di stabilire se la stessa sia tale da giustificare il recesso, il suo carattere di negazione degli elementi essenziali del rapporto e, in particolare di quello fiduciario (nel senso che la situazione oggettiva derivante non consenta l'ulteriore prosecuzione del rapporto); la sua gravità, con riferimento non solo al fatto, valutato astrattamente e nei suoi aspetti concreti, ma anche della portata soggettiva dello stesso; l'esclusività della sanzione più grave applicabile, nel senso che a differenza di ogni altra sanzione solo il licenziamento appaia idoneo, in relazione alle circostanze concrete, a tutelare l'interesse dell'azienda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)