Sez. L, Sentenza n. 1144 del 02/02/2000 (Rv. 533391 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Giustificazione del recesso - Accertamenti del giudice di merito connessi alla valutazione della proporzionalità della sanzione - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla produzione in giudizio di documenti aziendali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il giudice del merito, adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento per giusta causa, deve necessariamente procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore; e tale valutazione - che si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica - va condotta non già in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, non solo inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto, ma anche tenendo conto della natura del fatto contestato, da esaminare non solo nel suo contenuto obiettivo ma anche in quello soggettivo e intenzionale, nonché di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. - richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966 - alla fattispecie concreta (nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., in relazione al licenziamento comminato ad un funzionario bancario che aveva prodotto in giudizio documenti aziendali, aveva ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva, essendosi accertato che i documenti non erano stati sottratti ma solo fotocopiati allorché si trovavano nella disponibilità del dipendente per ragioni di ufficio e non erano comunque riservati).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)