Sez. 3, Sentenza n. 3794 del 11/11/1975 (Rv. 378001 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - DINIEGO - LEGITTIMITA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - DINIEGO - LEGITTIMITA.*
Se e vero che l'interrogatorio formale e, in generale, ammissibile, in quanto diretto a provocare la confessione (e, a tali effetti, la semplice negazione, da parte dell'interrogando, dei fatti dedotti, non puo costituire fonte di prova e non puo, quindi, consentire di trarne alcun argomento per escluderlo) tuttavia, il giudice puo non ammetterlo, al pari di ogni altro mezzo di prova, allorche ritenga, nel suo giudizio insindacabile, che i fatti, che ne formano oggetto, siano gia provati o negati dalle risultanze di causa e che, pertanto, l'interrogatorio abbia finalita dilatorie e defatigatorie. (Conf 756/73, mass n 362997).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)