Sez. 1, Sentenza n. 1578 del 26/04/1977 (Rv. 385290 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - LIMITI - CONCLUDENZA DELLA PROVA - CRITERIO DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ESITO DELLA PROVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - LIMITI - CONCLUDENZA DELLA PROVA - CRITERIO DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ESITO DELLA PROVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione della parte alla quale e deferito, e sempre ammissibile purche sia concludente e influente, non riguardi rapporti per i quali sia richiesta la Forma scritta ad substantiam e non sia in contrasto con gli elementi probatori gia acquisiti, si da apparire dilatorio e defatigatorio. Il giudizio sulla sua influenza, tuttavia deve essere dato in relazione alla Rilevanza giuridica del suo contenuto ed alla sua legittimita, non gia in rapporto al supposto suo esito, perche, altrimenti, si tradurrebbe in un apprezzamento sulla base della supposizione del giudice e non dell'esito della prova. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto inconferente l'interrogatorio unicamente perche la parte cui era stato deferito aveva negato le circostanze che ne formavano oggetto e aveva dedotto anch'essa interrogatorio sulle stesse circostanze in Forma negativa). (V 3794/75, mass n 378001; (V 2867/75, mass n 376906).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)