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Sez. 6 - 5, Decreto n. 11682 del 07/06/2016 (Rv. 640042 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Aliquota minima e massima applicata - Mera indicazione - Nullità dell'accertamento - Condizioni - Non individuabilità in concreto dell'aliquota - Onere a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2016-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640042-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che contenga solo l'indicazione dell'aliquota minima e massima applicata viola il principio di precisione e chiarezza delle "indicazioni" che è alla base del precetto dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, incorrendo, pertanto, nella sanzione di nullità, fermo l'onere del contribuente, peraltro, di indicare le ragioni per le quali, sulla base dei dati riportati nell'atto, non gli è stato possibile pervenire all'immediata ed agevole individuazione dell'aliquota.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)