Sez. 5, Sentenza n. 17362 del 24/07/2009 (Rv. 609426 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Avviso di accertamento ai fini IRPEF - Aliquota minima e massima applicata - Mera indicazione - Nullità dell'accertamento - Condizioni - Non individuabilità in concreto dell'aliquota - Allegazione - Onere a carico del contribuente - Conseguenze - Dichiarazione di ufficio della nullità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO
L'avviso di accertamento ai fini IRPEF, il quale contenga solo l'indicazione dell'aliquota minima e massima applicata, viola il principio di precisione e chiarezza delle "indicazioni" che è alla base del precetto dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal terzo comma dello stesso articolo, solo se contemplante un richiamo insoddisfacente alla tabella delle aliquote allegata a un testo normativo di non immediata applicazione, o perché integrata da altra norma o perché modificata da successiva norma a sua volta non richiamata nell'avviso. È onere del contribuente indicare le ragioni per le quali, sulla base dei dati riportati nell'atto, non gli è stato possibile pervenire all'immediata ed agevole individuazione dell'aliquota stessa, con la conseguenza che l'eventuale nullità dell'atto non può essere rilevata d'ufficio, ma soltanto eccepita dall'interessato.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)