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Sez. 2, Sentenza n. 1666 del 12/03/1980 (Rv. 405274 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - BREVI OSSERVAZIONI SCRITTE - FUNZIONE - NUOVI MOTIVI O NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405274-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE - BREVI OSSERVAZIONI SCRITTE - FUNZIONE - NUOVI MOTIVI O NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA.*

Le brevi osservazioni scritte, consentite dall'ultimo comma dello art 379 cod proc civ, hanno - come le memorie illustrative e la discussione orale - la sola funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi contenuti nel ricorso per Cassazione, e pertanto in esse non possono essere proposti nuovi motivi o prospettate nuove questioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)