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Sez. 3, Sentenza n. 1866 del 12/03/1983 (Rv. 426710 - 01)

ANTICRESI - IN GENERE - TRASCRIZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL CREDITORE ANTICRETICO DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO DEL BENE DATO IN GARANZIA TRASCRITTI POSTERIORMENTE AL CONTRATTO DI ANTICRESI - EVENTUALE OBBLIGO DI RILASCIO DEL BENE AL NUOVO ACQUIRENTE - RICONOSCIMENTO IN FAVORE DEL CREDITORE ANTICRETICO DELL'INDENNITÀ PER LE MIGLIORIE APPORTATE, AI SENSI DELL'ART. 1150 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426710-01

ANTICRESI - IN GENERE - TRASCRIZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL CREDITORE ANTICRETICO DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO DEL BENE DATO IN GARANZIA TRASCRITTI POSTERIORMENTE AL CONTRATTO DI ANTICRESI - EVENTUALE OBBLIGO DI RILASCIO DEL BENE AL NUOVO ACQUIRENTE - RICONOSCIMENTO IN FAVORE DEL CREDITORE ANTICRETICO DELL'INDENNITÀ PER LE MIGLIORIE APPORTATE, AI SENSI DELL'ART. 1150 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

Poiché il contratto di anticresi è soggetto a trascrizione, gli Atti di trasferimento del bene dato in garanzia sono inefficaci nei confronti del creditore anticretico solo se quel contratto sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di trasferimento dello stesso bene a terzi qualora siffatta situazione non si verifichi, il creditore anticretico, tuttavia, ha nei riguardi dell'acquirente del bene diritto ad un'indennità per le migliorie apportatevi, ai sensi dell'art. 1150 cod. civ., applicabile alle più diverse situazioni giuridiche ed, avente la funzione specifica di evitare un ingiustificato arricchimento. (V 3566/69, mass n 343756).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1960, Cod. Civ. art. 2643 com. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)