Sez. 2, Sentenza n. 3566 del 29/10/1969 (Rv. 343756 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA- INDENNITA PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI AL POSSESSORE DI BUONA FEDE - DEBITO DI VALORE - LIQUIDAZIONE - RIVALUTAZIONE PER EFFETTO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA- INDENNITA PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI AL POSSESSORE DI BUONA FEDE - DEBITO DI VALORE - LIQUIDAZIONE - RIVALUTAZIONE PER EFFETTO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'indennita per miglioramenti ed addizioni, dovuta, a norma dell'art 1150 cod civ, al possessore di buona fede, costituisce un debito di valore, avendo carattere di integrazione patrimoniale, in quanto rappresenta l'equivalente del vantaggio patrimoniale che il debitore dell'indennita acquista con la restituzione del bene migliorato e mira, conseguentemente, ad evitare un ingiustificato arricchimento. Essa e, pertanto, soggetta a rivalutazione, anche d'ufficio. Non occorre, cioe, una specifica domanda di parte perche nella liquidazione della detta indennita si tenga conto del fenomeno della svalutazione e, conseguentemente, non involge mutamento ne estensione del petitum, ossia non costituisce domanda nuova quella con la quale si chiede tenersi conto della svalutazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1150, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)