Sez. T, Ordinanza n. 11011 del 24/04/2026 (Rv. 678652-01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE | Giudizio tributario - Omessa fissazione dell'udienza di discussione orale ritualmente richiesta - Conseguenze - Nullità della sentenza - Indicazione degli argomenti che avrebbero potuto essere svolti nelle difese orali - Necessità - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE
Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, in presenza di istanza ritualmente proposta ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, senza che la parte sia tenuta ad allegare o provare uno specifico pregiudizio derivante dalla mancata celebrazione dell'udienza pubblica, poiché la discussione orale, ove richiesta, costituisce autonoma espressione delle prerogative difensive garantite dagli artt. 24 e 111 Cost.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)