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Sez. 3, Ordinanza n. 4277 del 18/02/2025 (Rv. 673765-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Giudizio d’appello - Omessa fissazione dell'udienza di discussione orale ritualmente richiesta - Conseguenze - Nullità della sentenza - Indicazione degli argomenti che avrebbero potuto essere svolti nelle difese orali - Necessità - Esclusione - Fondamento. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673765-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

Nel giudizio di appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale della causa, nonostante la rituale richiesta di una delle parti, comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

Cod. Proc. Civ. art. 156, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)