Sez. 1, Sentenza n. 136 del 13/01/1987 (Rv. 449915 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE - SCHEMA CONTRATTUALE PREDISPOSTO O NORMALMENTE USATO DA UN TERZO - ADESIONE DI ENTRAMBE LE PARTI - ART. 1341 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE - SCHEMA CONTRATTUALE PREDISPOSTO O NORMALMENTE USATO DA UN TERZO - ADESIONE DI ENTRAMBE LE PARTI - ART. 1341 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
L'art. 1341 cod. civ. si riferisce unicamente ai contratti conclusi mediante adesione a condizioni generali predisposte da uno dei contraenti ed accettate in blocco dalla controparte, senza che si sia svolta una trattativa; non riguarda, invece, i contratti in cui entrambe le parti, nell'Esercizio della loro autonomia privata, abbiano liberamente deciso di rifarsi ad uno schema contrattuale predisposto o normalmente usato da un terzo, ritenendolo adatto alla composizione negoziale dei rispettivi interessi. (V 2006/75, mass n 375718; (V 1383/71, mass n 351643; (V 3948/69, mass n 344376).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)