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Sez. 1, Sentenza n. 1383 del 13/05/1971 (Rv. 351643 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - DELLE CLAUSOLE VESSATORIE - CONTRATTO PER RELATIONEM PERFECTAM - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351643-01

CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - IN GENERE - DELLE CLAUSOLE VESSATORIE - CONTRATTO PER RELATIONEM PERFECTAM - INAPPLICABILITA.*

L'art 1341 cod civ, sull'approvazione specifica delle clausole vessatorie contenute in un contratto per adesione, non e applicabile al contratto per relationem perfectam, nel quale ha luogo una cooperazione delle parti nella scelta del negozio di riferimento e nell'approvazione della clausola che dispone il rinvio a tale negozio, ossia una manifestazione di volonta di entrambe le parti e non una mera adesione di una sola di esse allo schema contrattuale predisposto dall'altra prima e fuori di ogni trattativa negoziale. (Conf 3948'69, mass n 344377' 2766'69, mass n 342487).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)