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Sez. 5, Ordinanza n. 2109 del 28/01/2009 (Rv. 606705 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Coniugi in regime di comunione - Requisito della residenza familiare - Sussistenza - Acquisto separato o congiunto del bene stesso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606705-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e con riguardo alla disciplina dell'art. 2 del d.l. n. 12 del 1985, convertito nella l. 4 maggio 1985, n. 118 (applicabile "ratione temporis"), il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Legge 04/05/1985 num. 118 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)