Sez. 5, Sentenza n. 13085 del 08/09/2003 (Rv. 566629 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Acquisto prima casa - Coniugi in regime di comunione - Agevolazioni - Requisito della residenza - Residenza della famiglia - Rilevanza - Residenza di uno dei coniugi - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE
In tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia; per cui, ove l'immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 7, Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Costituzione art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)