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Sez. 1, Sentenza n. 1643 del 05/06/1974 (Rv. 369811 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - DECRETO DECISORIO SU DIRITTI SOGGETTIVI - RECLAMABILITA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DEL RECLAMO - POTERI DEL TRIBUNALE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE CONSENTITI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369811-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - DECRETO DECISORIO SU DIRITTI SOGGETTIVI - RECLAMABILITA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DEL RECLAMO - POTERI DEL TRIBUNALE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE CONSENTITI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

Se contro il provvedimento con cui il giudice delegato, a norma dell'art 25 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942 n 267), decide in ordine a diritti soggettivi, viene erroneamente proposto reclamo ai sensi dell'art 26 della citata legge, il tribunale deve dichiarare inammissibile il detto reclamo, il cui erroneo esperimento non consuma, peraltro, la possibilita - per la parte interessata - di impugnare il provvedimento nei termini prescritti, con i mezzi che sono consentiti in relazione alla particolare natura del decreto suddetto o, in Mancanza, dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (V 1535'73, mass n 364316).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)