Sez. 1, Sentenza n. 1535 del 25/05/1973 (Rv. 364316 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - CARATTERE DECISORIO - RECLAMO AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - PRECLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - NECESSITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - CARATTERE DECISORIO - RECLAMO AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - PRECLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - NECESSITA.*
Il decreto del giudice delegato che stabilisce il piano di riparto dell'attivo fallimentare e lo rende esecutivo ha carattere giurisdizionale e decisorio ed incide su posizioni di diritto soggettivo. Contro di esso non e, quindi, esperibile il reclamo al tribunale fallimentare - il cui campo di applicazione deve ritenersi limitato ai provvedimenti emessi dal giudice delegato nell'Esercizio della sua funzione amministrativa - ma esclusivamente il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (contra 1554/73; 2641/69, mass n 342285).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)