Sez. 1, Sentenza n. 1225 del 17/02/1983 (Rv. 426014 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - CONTROLLO DELLA CORTE D'APPELLO DEL RISPETTO IN CONCRETO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL DIRITTO D'AGIRE E DI RESISTERE - OBBLIGO - SUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - CONTROLLO DELLA CORTE D'APPELLO DEL RISPETTO IN CONCRETO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL DIRITTO D'AGIRE E DI RESISTERE - OBBLIGO - SUSSISTENZA.*
A seguito della sentenza n. 18 del 1982 della Corte costituzionale per la quale il diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al livello di principio supremo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale, la Corte d'appello, chiamata a dare esecutività alle sentenze ecclesiastiche, in materia matrimoniale, deve controllare non se il processo canonico in sè violi il principio della tutela giurisdizionale o se i singoli istituti processuali di detto ordinamento corrispondono a quelli del nostro sistema, ma se siano stati in concreto rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere a difesa dei propri diritti e che vanno individuati nei principi sulla Competenza del giudice, sulla regolarità della citazione, sulla legittimità della rappresentanza e sulla declaratoria di contumacia delle parti. (V 3024/82, mass n 420953).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)