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Sez. 1, Sentenza n. 3024 del 15/05/1982 (Rv. 420953 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - MATRIMONIO CANONICO TRASCRITTO AGLI EFFETTI CIVILI - DECLARATORIA DI NULLITÀ - SENTENZA DI ESECUTIVITÀ DELLA CORTE DI APPELLO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - CRITERI - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO - RILEVANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESCLUSIONE - RISPETTO DELLE NORME CANONICHE IN MATERIA DI CITAZIONE, RAPPRESENTANZA E CONTUMACIA - RILEVANZA - LIMITI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO - PORTATA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420953-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - MATRIMONIO CANONICO TRASCRITTO AGLI EFFETTI CIVILI - DECLARATORIA DI NULLITÀ - SENTENZA DI ESECUTIVITÀ DELLA CORTE DI APPELLO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - CRITERI - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO - RILEVANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESCLUSIONE - RISPETTO DELLE NORME CANONICHE IN MATERIA DI CITAZIONE, RAPPRESENTANZA E CONTUMACIA - RILEVANZA - LIMITI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO - PORTATA - FATTISPECIE.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2 febbraio 1982 n. 18, con la quale, fra gli altri, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 1 legge 27 maggio 1929 n. 810, limitatamente all'esecuzione data dall'art. 34 comma sesto, del concordato fra la Santa Sede e l'Italia, e l'art. 17, comma secondo, legge 27 maggio 1929 n 847 ed è stato precisato che "il diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al livello di principio supremo solo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale", la Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico che pronunzia la nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, deve accertare il rispetto dei principi sulla Competenza del giudice, la regolarità della citazione, la legittimità della rappresentanza e della declaratoria di contumacia, nonché che la sentenza medesima non contenga Disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Ai predetti fini, Forma oggetto di controllo da parte del giudice italiano la Competenza giurisdizionale dell'autorità diversa da quella statale che ha pronunciato la sentenza e non anche la ripartizione di Competenza interna ai vari organi della giurisdizione canonica; mentre il controllo della citazione, della rappresentanza e della contumacia va eseguito per accertare se risultino rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere nello ambito dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello stato (e che sono rispettati quando risulti che le parti abbiano avuto la garanzia sufficiente per provvedere alla propria difesa) e non anche per riscontrare se siano state puntualmente rispettate tutte le norme canoniche e se queste diano le stesse garanzie offerte dal nostro ordinamento. Questa indagine va compiuta dalla Corte d'appello nel caso in cui nel decreto di trasmissione della segnatura apostolica non risulti che sia stato effettuato il controllo previsto dall'art. 34 del concordato, oppure se la parte interessata, in contrasto con questa dichiarazione, deduca precisi elementi di fatto e di diritto tali da costituire denunzia di un ben determinato vizio controllabile in concreto da parte della Corte d'appello. In relazione, infine, alla indagine sulla tutela dell'ordine pubblico italiano, la stessa riguarda solo quelle norme che involgano principi costituzionali dello stato, i quali non sono violati né dalla mera differenza di regime riscontrabile fra il vincolo civile e quello canonico, né dalla Mancanza di una sostanziale rispondenza fra le cause di nullità del vincolo previsti dai due ordinamenti, a meno che tali differenze non vengano ad incidere su principi supremi costituzionali, quali, ad esempio, i diritti fondamentali dell'uomo come sanciti dalla nostra Costituzione o consacrati in solenni dichiarazioni o convenzioni internazionali. (in applicazione dei principi di cui alla massima, è stato ritenuto che non costituivano ostacoli alla declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario: a) l'incompetenza territoriale del giudice ecclesiastico del quale non si negava la Competenza giurisdizionale; b) la circostanza che per far luogo al giudizio di secondo grado sia prevista la mera facoltà del giudice di chiedere alle parti delle animadversiones; C) i particolari criteri di scelta del curatore e di Esercizio della curatela stessa; d) lo stato di amentia del coniuge come causa di nullità del vincolo).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)