Sez. 1, Sentenza n. 1494 del 29/03/1989 (Rv. 462308 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AMMINISTRATIVE PRESUPPONENTE L'ANALISI DI CAMPIONI - COMUNICAZIONE DELLA POSITIVITÀ DELL'ANALISI - CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE - SUFFICIENZA.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AMMINISTRATIVE PRESUPPONENTE L'ANALISI DI CAMPIONI - COMUNICAZIONE DELLA POSITIVITÀ DELL'ANALISI - CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE - SUFFICIENZA.*
Con riguardo a sanzioni pecuniarie, per infrazioni amministrative il cui accertamento richieda l'analisi di campioni (nella specie, vendita di pane adulterato od alterato), la comunicazione della positività dell'analisi, prevista dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, integra contestazione della violazione, senza che sia necessaria l'indicazione in essa, in relazione alla facoltà del trasgressore di chiedere la revisione di tale analisi, dell'esborso occorrente e del laboratorio all'uopo designato.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)