Sez. 2, Sentenza n. 3415 del 11/02/2011 (Rv. 616759 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Analisi di campioni - Comunicazione dell'esito delle analisi - Equivalenza alla contestazione della violazione - Sussistenza - Condizioni - Indicazione della facoltà di pagamento in misura ridotta - Necessità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO
In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni amministrative il cui accertamento richieda l'analisi di campioni (nella specie, somministrazione a bovini di sostanze anabolizzanti), la comunicazione dell'esito delle analisi, prevista dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, integra la contestazione della violazione di cui all'art. 14 della stessa legge n. 689, per la validità della quale - in mancanza di qualsiasi previsione espressa di legge in tal senso - non è necessario che essa contenga l'indicazione relativa alla facoltà del trasgressore di procedere al pagamento in misura ridotta, trattandosi di facoltà prevista direttamente dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)