Sez. 1, Sentenza n. 4840 del 30/05/1997 (Rv. 504829 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli a titolo principale - Documentazione di detta qualità - Brevetto professionale agricolo rilasciato ai sensi della legge reg. Piemonte n. 27/75 - Inidoneità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, il "brevetto professionale agricolo", rilasciato dalla competente Commissione provinciale ai sensi della legge regionale del Piemonte 12 maggio 1975 n. 27, non è idoneo a provare la esistenza della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'otto per cento prevista dall'art. 1 bis della tariffa, allegato A) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli comportanti l'acquisto di essi da parte di imprenditori agricoli a titolo principale, atteso che secondo l'art. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153, cui rinvia la norma tributaria, sono tali coloro che dedichino all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dall'attività medesima almeno i due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale, mentre la legge regionale richiede per l'iscrizione all'albo ed il conseguimento del relativo "brevetto" solo che l'esercizio dell'agricoltura avvenga "personalmente, abitualmente ed a titolo principale", senza il fondamentale riferimento proporzionale di due terzi del tempo e del reddito.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1 bis, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge Reg. Piemonte 12/05/1975 num. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)