Sez. 1, Sentenza n. 7258 del 28/06/1995 (Rv. 493127 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE
In tema di aliquota di registro, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'otto per cento prevista dall'art. 1 bis della tariffa, allegato A) al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli comportanti l'acquisto di essi da parte di imprenditori agricoli a titolo principale, l'acquirente, che già possiede tale qualifica, deve, per l'applicazione del beneficio, formulare espressa richiesta al riguardo nell'atto traslativo e procedere alla produzione immediata davanti allo stesso notaio rogante della documentazione attestante la qualità che vanta, mentre l'acquirente, che non possegga al momento tale qualifica, deve enunciare nell'atto di acquisto l'intento di acquistarla e, quindi, nel triennio successivo, produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, di tale avvenuto acquisto. Ne deriva che il possesso attuale della qualifica di imprenditore non rileva, per l'ottenimento del beneficio, se non è enunciato e se non è dimostrato con la produzione contestuale della certificazione e che la enunciazione da parte dell'acquirente non agricoltore della volontà di acquistare la qualifica professionale suddetta non produce neppure essa il diritto al beneficio fiscale, se non è seguita, nel triennio, della produzione della prova di tale acquisto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)