Sez. 1, Sentenza n. 327 del 30/01/1980 Cc. (dep. 07/03/1980) Rv. 145759 - 01
ARMI - IN GENERE - REATO PREVISTO DALL'ART 4 DELLA LEGGE N 110 DEL 1975 - APPLICAZIONE DELLA SOLA AMMENDA - CONSEGUENZE IN ORDINE AL SISTEMA DI IMPUGNAZIONE.*
ARMI - IN GENERE - REATO PREVISTO DALL'ART 4 DELLA LEGGE N 110 DEL 1975 - APPLICAZIONE DELLA SOLA AMMENDA - CONSEGUENZE IN ORDINE AL SISTEMA DI IMPUGNAZIONE.*
Il reato di cui all'art 4 della legge n 110 del 1975, deve ritenersi astrattamente punibile con l'arresto e con l'ammenda, anche quando venga in concreto ritenuta esistente l'ipotesi attenuata prevista dal comma terzo, seconda parte, del suddetto articolo, per cui nei casi di 'lieve entita del fattò puo essere irrogata la sola pena dell'ammenda: la relativa sentenza di condanna e, pertanto, impugnabile con l'appello e non gia con il ricorso per Cassazione. (Conf mass n 143903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)