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Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 12/10/1979 Cc. (dep. 10/01/1980) Rv. 143903 - 01

ARMI - IN GENERE - REATO DI CUI ALL'ART 4 LEGGE N 110 DEL 1975 - CASI DI LIEVE ENTITA - ATTENUANTE FACOLTATIVA - APPLICAZIONE DELLA SOLA AMMENDA - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE - OBLAZIONE - INAMMISSIBILITA - CONSEGUENZE IN ORDINE AL MEZZO DI IMPUGNAZIONE (APPELLO).*
Stato
decisa il 1979-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143903-01

ARMI - IN GENERE - REATO DI CUI ALL'ART 4 LEGGE N 110 DEL 1975 - CASI DI LIEVE ENTITA - ATTENUANTE FACOLTATIVA - APPLICAZIONE DELLA SOLA AMMENDA - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE - OBLAZIONE - INAMMISSIBILITA - CONSEGUENZE IN ORDINE AL MEZZO DI IMPUGNAZIONE (APPELLO).*

Il reato di cui all'art 4 della legge 18 aprile 1975, n 110, deve ritenersi astrattamente punibile con l'arresto e con l'ammenda, anche quando venga in concreto ritenuta esistente l'ipotesi attenuata prevista dal comma terzo, seconda parte, del suddetto articolo, per cui 'nei casi di lieve entita... Puo essere irrogata la sola pena dell'ammendà; cio perche quella in questione e un'attenuante cosiddetta facoltativa, per la quale l'applicazione della sanzione minore, e cioe della sola pena pecuniaria, e lasciata alla discrezionale facolta del giudice, nel senso che, anche in presenza dell'attenuante, il giudice potrebbe egualmente infliggere la pena dell'ammenda e quella dell'arresto, sulla base di una globale valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame. Ne deriva che per il suddetto reato e sempre esclusa l'oblazione, anche con riferimento all'ipotesi attenuata, e che pertanto ove in ordine al reato stesso sia intervenuta sentenza del pretore, essa e impugnabile con l'appello e non con ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)