Sez. 1, Sentenza n. 3159 del 11/04/1997 (Rv. 503655 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Revisione delle condizioni di affidamento dei figli minori - Competenza - Determinazione - Criteri - Del tribunale dei minorenni - Limiti - Ove conseguenza di un richiesto provvedimento ablativo o limitativo della podestà genitoriale - Necessità..
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE
Alla stregua del disposto dell'art. 38 (nuovo testo) disp. att. cod. civ., sulla competenza del tribunale per i minorenni, coordinato con le norme dettate dagli artt. 155 e 317 cod. civ., 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e 710 cod. proc. civ., i provvedimenti di revisione delle condizioni di affidamento dei figli minori di coniugi separati, in forza di separazione giudiziale o separazione consensuale omologata, ovvero di coniugi il cui matrimonio sia stato annullato o sciolto, rientrano nella suddetta competenza del tribunale dei minorenni nei soli casi in cui come causa di quella revisione si chieda un intervento ablativo o limitativo della potestà genitoriale sulla prole, a norma degli artt. 330 e 333 cod. civ., mentre, in ogni altro caso, sono devoluti alla competenza del tribunale ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)