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Sez. 1, Sentenza n. 4631 del 10/05/1999 (Rv. 526155 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - IN GENERE | Provvedimenti ablativi della potestà genitoriale - Art. 330, 333 cod. civ. - Competenza del tribunale dei minorenni - Instaurazione del giudizio di separazione personale tra coniugi - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526155-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - IN GENERE

Per il disposto dell'art. 38 (nuovo testo delle disp. att. cod. civ.) rientrano nella competenza per materia del Tribunale dei Minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 330 e 333 in tema di decadenza o limitazione della potestà genitoriale, senza che rilevi l'instaurazione davanti al Tribunale ordinario del procedimento di separazione personale fra coniugi giacche l'affidamento della prole in minore età sul quale è competente il Tribunale ordinario quale giudice della separazione a norma dell'art. 155 cod. civ. non incide sulla spettanza della potestà ad entrambi i genitori, ma secondo l'espressa disposizione dell'art. 317 comma secondo cod. civ. interferisce soltanto sulle modalità di esercizio della potestà medesima

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)