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Sez. 2, Sentenza n. 80 del 10/01/1977 (Rv. 383586 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - RISPETTIVE FINALITA - SERVITU COATTIVE - ACQUEDOTTO - SENTENZA NEGATIVA - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383586-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - RISPETTIVE FINALITA - SERVITU COATTIVE - ACQUEDOTTO - SENTENZA NEGATIVA - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

La necessita di integrazione del contraddittorio, prevista dall'art 102 cod proc civ in caso di litisconsorzio necessario, e diretta soltanto ad assicurare la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti fra cui la sentenza deve fare stato e non anche ad evitare un possibile contrasto fra tale decisione ed il giudicato che puo formarsi in altro futuro giudizio fra una delle parti e terzi. A quest'ultima finalita e, invece, preordinato il potere discrezionale del giudice di chiamare in causa il terzo, a norma dell'art 107 cod proc civ, ma l'Esercizio di tale potere non e censurabile in Sede di legittimita. Ne consegue che la sentenza, la quale ha respinto la domanda di Costituzione di una servitu coattiva di acquedotto su di un immobile ritenuto relativamente esente da tale servitu a norma dell'art 1033 cod civ, sul presupposto che tale diritto potesse essere agevolmente costituito su di una strada consorziale pertinente ai fondi delle parti, non puo essere censurata in Cassazione sotto il profilo del mancato intervento in causa di tutti i comproprietari di detta strada.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)