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Sez. 3, Sentenza n. 4739 del 20/10/1978 (Rv. 394429 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - LITISCONSORZIO DETERMINATO DA RAGIONI DI CARATTERE SOSTANZIALE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - PRESUPPOSTI - AZIONI COSTITUTIVE - INCLUSIONE - AZIONI DI ACCERTAMENTO E DI CONDANNA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394429-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - LITISCONSORZIO DETERMINATO DA RAGIONI DI CARATTERE SOSTANZIALE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - PRESUPPOSTI - AZIONI COSTITUTIVE - INCLUSIONE - AZIONI DI ACCERTAMENTO E DI CONDANNA - ESCLUSIONE.*

Per l'ipotesi di litisconsorzio determinato da ragioni di carattere sostanziale, la necessita di integrazione del contraddittorio dipende dal riscontro dell'esistenza di una norma di legge, che imponga il litisconsorzio, o dalla impossibilita di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti, senza la partecipazione in giudizio di determinati soggetti. Tale situazione si realizza per le azioni costitutive e non anche per quelle di accertamento e di condanna, poiche, in tale ipotesi, la pronunzia non si estende agli altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio, e l'eventuale conflitto pratico di giudicati e un inconveniente insito nel sistema, che non impone, di per se solo, l'integrazione del contraddittorio. (Conf 80/77, mass n 383586; (Conf 3538/76, mass n 382290).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)